Il 20 marzo scorso abbiamo incontrato il Sindaco e l'assessore Colombo, che ci hanno suggerito di fare un esposto per i disagi evidenti che la popolazione sta subendo (rumore e polveri), sulla base del quale l'amministrazione si sarebbe potuta muovere.
Bene, si è mossa (???!!! - vedi determina che segue). Sostanzialmente la nostra Amministrazione certifica l'illegittimità di tutte le procedure autorizzative. Tuttavia dato che la Crimo (un nome, un programma) paga congruo affitto e minaccia ritorsioni in caso di sospensione del contratto (atto ufficialmente e pubblicamente promesso dai nostri politici) la determina del Comune alla fine autorizza il prosieguo dei lavori.
Vi terremo aggiornati sulle iniziative cui inevitabilmente i cittadini, a questo punto, saranno costretti.
Comitato S. Albino
Comitato S. Damiano
Ogg: Determina comune di Monza del 20/05/2014 relativa impianto trattamento rifiuti
- Mag 31 alle 3:28 PM
Buongiorno Assessore,
mentre
ci stavamo organizzando per promuovere un'assemblea in vista di una
manifestazione contro l'impianto trattamento rifiuti, per lo stallo e
quasi totale indifferenza delle istituzioni (in particolar modo
l'amministrazione comunale di Monza), ecco la doccia fredda:
determinazione n°803/2014 del 20/05/2014(che può leggere in allegato),
procedura illegittima ma l'impianto rimane aperto! La salute dei
cittadini conta molto meno dello sporco denaro! L'amministrazione
comunale di Monza, per non rischiare di dover pagare una eventuale
penale alla ditta Crimo, preferisce che l'impianto proceda nella sua
attività, non curante dei rischi per la salute dei cittadini!!! I
cittadini sono davvero indignati,e si aspettano che l'amministrazione di
Brugherio agisca con più determinazione a fronte di questa rilevante
provocazione che non può lasciare nessuno indifferente, soprattutto
perchè è in gioco la salute dei cittadini stessi!!!!!
Da
parte nostra intensificheremo le azioni di protesta, gradiremmo sapere
cosa pensa di fare l'amministrazione di Brugherio alla luce dei nuovi
fatti.
Attendiamo fiduciosi.
Saluti
Comitato San Damiano e Comitato Sant'Albino
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Ed ecco il documento ufficiale del Comune di Monza (le evidenziazioni sono nostre).
I Comitati
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Ed ecco il documento ufficiale del Comune di Monza (le evidenziazioni sono nostre).
I Comitati
Determina comune di Monza del 20/05/2014 relativa impianto trattamento rifiuti
Cod. Uff.: 6240 -SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSETS E MARKETING TERRITORIALE
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE ASSET PATRIMONIALI E TERRITORIALI
Determinazione n. 803/2014 del 20/05/2014
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER
L’ESERCIZIO DI POTERI DI AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA - SOCIETA’ CRIMO S.R.L. - CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
- -
a.
con atto in data 30.05.2012 prot. n. 61903 Rep. n. 30 SP, il Comune di Monza
ha concesso in locazione alla Società Crimo S.r.l. un’area comunale sita in Monza, V.le delle Industrie, catastalmente identificata al Fg. 103 mapp. 25parte e Fg. 90 mapp. 210parte, per una superficie complessiva di mq 12.340, per la realizzazione di un impianto di autodemolizione, nonché per l’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R12) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso, il tutto come da Autorizzazione della Provincia di Monza e Brianza n. 484 del 24.10.2011;
a seguito di esame della procedura esperita per la locazione dell’area, sono
stati rilevati i seguenti profili di illegittimità:
a.
incompetenza dell’organo che ha assunto la decisione;
b.
mancanza di un procedimento ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto aggiudicatario dell’area e conseguente violazione dei principi di pubblicità e imparzialità;
c.
incompetenza dell’organo che ha rappresentato il Comune in sede di Conferenza dei Servizi;
Tanto premesso,
RITENUTO
di dover procedere alla verifica di sussistenza dei presupposti per l’esercizio
dei poteri di autotutela amministrativa, in data 17.03.2014 è stata notificata alla
Società Crimo S.r.l. mediante Pec comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della l. 241/90 e s.m.i., registrata al prot. gen. n. 30496 del 17.03.2014;
VISTA la nota in data 15.04.2014 pervenuta via Pec al prot. gen. n. 45688 del
16.04.2014, con la quale gli avv. Gattini e Boccadamo di Monza, per conto ed in
rappresentanza della Società Crimo S.r.l., hanno presentato osservazioni in merito ai rilievi sollevati, sostenendo la fondatezza e la legittimità degli atti prodromici alla conclusione del contratto;
RILEVATO che:
è senza dubbio illegittima, per incompetenza e violazione dei doveri di imparzialità (mancata adozione di procedura di evidenza pubblica) la deliberazione della Giunta Comunale;
è senza dubbio illegittima la partecipazione dell’assessore alla Conferenza dei Servizi poiché i contenuti della lettera di convocazione non possono derogare alle prescrizioni dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (con la partecipazione l’Amministrazione concorre all’esercizio di poteri autorizzativi). Tuttavia ad essere inficiato è il provvedimento finale di competenza di altra Amministrazione.
E’ sicuramente apprezzabile l’obiezione riferita all’automatica ripercussione sul
contratto dei vizi amministrativi, ed è parimenti fondata l’obiezione riferita alla
mancanza di un interesse pubblico attuale e prevalente sul sacrificio dell’aspettativa ingenerata in capo al privato.
Per quanto sopra esposto, pur sussistendo i profili di illegittimità rilevati, ai sensi
dell'articolo 21-octies della L. 241/90 e s.m.i.:
- tenuto conto degli interessi della controinteressata, avendo la stessa effettuato
ingenti investimenti per la realizzazione dell’impianto ed avviato l’esercizio
dell’attività;
- rilevando che la finalità dell’amministrazione non si esaurisce nell’accertamento in sé della legittimità o dell’illegittimità dei provvedimenti in esame, ma si concreta nel perseguimento di un interesse pubblico ad adottare il provvedimento di annullamento;
- non riscontrando motivi di interesse pubblico attuali e concreti tali da motivare
l’annullamento degli atti posti a base del contratto di locazione stipulato con la
Società Crimo S.r.l., al contrario rilevando che l’eventuale dichiarazione di
annullamento esporrebbe l’Ente ad una possibile pretesa risarcitoria da parte della Società medesima
Considerato che, nell’ambito del programma FZ05 – Patrimonio e Logistica –della RPP 2013/2015, il progetto FZ05/01 – Patrimonio, prevede tra le proprie finalità la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare;
Visto il decreto del 29.04.2014, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale - n. 99 del
30/04/2014, con il quale il Ministero dell’Interno ha differito al 31.07.2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014;
Atteso che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 l’esercizio si intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 31.07.2014;
Vista la deliberazione n. 3 del 9.1.2014 con la quale la Giunta Comunale affida ai
Dirigenti delle strutture organizzative dell’Ente, nelle more di approvazione del
Bilancio di Previsione 2014, i capitoli di entrata/uscita di cui al PEG 2013, per
assicurare la continuità di gestione economica e finanziaria dell’Ente;
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e
s.m.i. riferita al presente provvedimento risulta il Responsabile del Servizio, l’Arch. Daniela Di Basilio;
Visti gli artt. 151, 179 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità
DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di chiudere il procedimento con l’archiviazione;
3. di dare comunicazione alla Società Crimo S.r.l. della presente determinazione.
Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SERVIZIO VALORIZZAZIONE
ASSETS E MARKETING TERRITORIALE
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE ASSET PATRIMONIALI E TERRITORIALI
Determinazione n. 803/2014 del 20/05/2014
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER
L’ESERCIZIO DI POTERI DI AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA - SOCIETA’ CRIMO S.R.L. - CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
- -
a.
con atto in data 30.05.2012 prot. n. 61903 Rep. n. 30 SP, il Comune di Monza
ha concesso in locazione alla Società Crimo S.r.l. un’area comunale sita in Monza, V.le delle Industrie, catastalmente identificata al Fg. 103 mapp. 25parte e Fg. 90 mapp. 210parte, per una superficie complessiva di mq 12.340, per la realizzazione di un impianto di autodemolizione, nonché per l’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R12) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso, il tutto come da Autorizzazione della Provincia di Monza e Brianza n. 484 del 24.10.2011;
a seguito di esame della procedura esperita per la locazione dell’area, sono
stati rilevati i seguenti profili di illegittimità:
a.
incompetenza dell’organo che ha assunto la decisione;
b.
mancanza di un procedimento ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto aggiudicatario dell’area e conseguente violazione dei principi di pubblicità e imparzialità;
c.
incompetenza dell’organo che ha rappresentato il Comune in sede di Conferenza dei Servizi;
Tanto premesso,
RITENUTO
di dover procedere alla verifica di sussistenza dei presupposti per l’esercizio
dei poteri di autotutela amministrativa, in data 17.03.2014 è stata notificata alla
Società Crimo S.r.l. mediante Pec comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della l. 241/90 e s.m.i., registrata al prot. gen. n. 30496 del 17.03.2014;
VISTA la nota in data 15.04.2014 pervenuta via Pec al prot. gen. n. 45688 del
16.04.2014, con la quale gli avv. Gattini e Boccadamo di Monza, per conto ed in
rappresentanza della Società Crimo S.r.l., hanno presentato osservazioni in merito ai rilievi sollevati, sostenendo la fondatezza e la legittimità degli atti prodromici alla conclusione del contratto;
RILEVATO che:
è senza dubbio illegittima, per incompetenza e violazione dei doveri di imparzialità (mancata adozione di procedura di evidenza pubblica) la deliberazione della Giunta Comunale;
è senza dubbio illegittima la partecipazione dell’assessore alla Conferenza dei Servizi poiché i contenuti della lettera di convocazione non possono derogare alle prescrizioni dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (con la partecipazione l’Amministrazione concorre all’esercizio di poteri autorizzativi). Tuttavia ad essere inficiato è il provvedimento finale di competenza di altra Amministrazione.
E’ sicuramente apprezzabile l’obiezione riferita all’automatica ripercussione sul
contratto dei vizi amministrativi, ed è parimenti fondata l’obiezione riferita alla
mancanza di un interesse pubblico attuale e prevalente sul sacrificio dell’aspettativa ingenerata in capo al privato.
Per quanto sopra esposto, pur sussistendo i profili di illegittimità rilevati, ai sensi
dell'articolo 21-octies della L. 241/90 e s.m.i.:
- tenuto conto degli interessi della controinteressata, avendo la stessa effettuato
ingenti investimenti per la realizzazione dell’impianto ed avviato l’esercizio
dell’attività;
- rilevando che la finalità dell’amministrazione non si esaurisce nell’accertamento in sé della legittimità o dell’illegittimità dei provvedimenti in esame, ma si concreta nel perseguimento di un interesse pubblico ad adottare il provvedimento di annullamento;
- non riscontrando motivi di interesse pubblico attuali e concreti tali da motivare
l’annullamento degli atti posti a base del contratto di locazione stipulato con la
Società Crimo S.r.l., al contrario rilevando che l’eventuale dichiarazione di
annullamento esporrebbe l’Ente ad una possibile pretesa risarcitoria da parte della Società medesima
Considerato che, nell’ambito del programma FZ05 – Patrimonio e Logistica –della RPP 2013/2015, il progetto FZ05/01 – Patrimonio, prevede tra le proprie finalità la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare;
Visto il decreto del 29.04.2014, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale - n. 99 del
30/04/2014, con il quale il Ministero dell’Interno ha differito al 31.07.2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014;
Atteso che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 l’esercizio si intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 31.07.2014;
Vista la deliberazione n. 3 del 9.1.2014 con la quale la Giunta Comunale affida ai
Dirigenti delle strutture organizzative dell’Ente, nelle more di approvazione del
Bilancio di Previsione 2014, i capitoli di entrata/uscita di cui al PEG 2013, per
assicurare la continuità di gestione economica e finanziaria dell’Ente;
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e
s.m.i. riferita al presente provvedimento risulta il Responsabile del Servizio, l’Arch. Daniela Di Basilio;
Visti gli artt. 151, 179 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità
DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di chiudere il procedimento con l’archiviazione;
3. di dare comunicazione alla Società Crimo S.r.l. della presente determinazione.
Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SERVIZIO VALORIZZAZIONE
ASSETS E MARKETING TERRITORIALE