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lunedì 8 giugno 2020

ASFALTI BRIANZA NON PUO' USARE IL FRESATO NELLA PRODUZIONE (MA LO HA GIA' FATTO!)

Asfalti Brianza ha "comunicato" alla Prefettura che non intende proseguire nello smaltimento della montagna di rifiuti impostale. Troppo costoso! Allo stesso modo aveva "comunicato" la rinuncia alla nuova AUA richiesta per "modifica non sostanziale". Rinuncia legata alla reiterata non presentazione delle documentazioni indispensabili richieste. Già la precedente richiesta mirava a poter utilizzare nel ciclo produttivo i rifiuti ammassati sul piazzale, della cui provenienza e natura pare non esista alcuna certificazione. Ribadiamo che a norma di legge qualsiasi riutilizzo di questo fresato sarebbe illegittimo. Ma a questo mira l'azienda.
Intanto rileviamo l'ennesima illegalità già compiuta e "autodenunciata" da AB nel verbale del sopralluogo ARPA del 24/9/2019 in cui ammette di utilizzare il fresato (anche se solo quello proveniente dai propri cantieri; ma come lo distingue se ARPA dice che non c'è alcuna documentazione?)
Intanto continuiamo a respirare la produzione che esce da un impianto obsoleto con un bruciatore nuovo mai autorizzato né messo a regime, con una AUA non più adeguata, insomma senza nessun rispetto della salute dei cittadini. 
Chiediamo che se ne occupino in modo serio la Procura, la Prefettura, i sindaci di Agrate, Brugherio, Monza e soprattutto Concorezzo che ha il potere (a questo punto il dovere) di intervenire immediatamente.

CQSASD

intanto leggetevi le norme (tratte da https://comitatoquartieresantalbino.blogspot.com/2020/06/impianto-bitumi-un-caso-di-studio-molto.html)

IL FRESATO È RIFIUTO

La Corte di Cassazione [NOTA 5 - vedi sotto], con sentenza n. 37168 del 09/06/2016 ha ribadito che il fresato è classificabile come rifiuto (CER 17.03.01 oppure 17.03.02, il primo pericoloso - il secondo solo speciale). 

Nel caso di Asfalti Brianza il Sindaco stesso il 29/1/2020 in Consiglio Comunale ha ribadito che in base all' AUA (Autorizzazione unica ambientale che regola tutte le attività aziendali) Asfalti Brianza non  ha mai potuto né mai potrà utilizzare il fresato nella produzione. Eppure già nel verbale del sopralluogo ARPA del 24/9/2019 Asfalti Brianza stessa ammette una  violazione:  

24/9/2019 - SOPRALLUOGO ARPA - in seguito a numerose segnalazioni Arpa interviene a impianto fermo. Rileva comunque gestione dei rifiuti non adeguatamente compartimentata con possibili emissioni gassose nelle varie fasi.  I camion escono senza copertura. Bianchi spiega che sono padroncini ma ARPA rileva che è compito di AB verificare che la copertura ci sia. Bianchi afferma che il fresato ritirato da altri non viene usato per produrre conglomerato bituminoso cosa che invece avviene per il fresato dei propri cantieri. Ma di ciò, dice ARPA, non fornisce documentazione. AB non ha un registro per segnare gli orari di accensione e spegnimento né registrazione delle temperature. Arpa propone attivazione DGR 3018 e rileva che comunque le molestie olfattive rinviano a problemi sanitari che vanno analizzati da chi di dovere (ATS). A impianto fermo (ovviamente) non si rilevano ulteriori problematiche. Arrivano poi Perotti (Comitato Tutela ecc. di Cconcorezzo)  e Arch. Della Giovanna del Comune di Concorezzo che avvertono lievi odori non provenienti da AB (che è ferma). (??!!)

Oltretutto pare di capire che manchi ogni documentazione relativa alla montagna di fresato  (origine, provenienza, tipo ). Abbiamo letto recentemente :"per produrre l’asfalto in passato si usava anche il catrame, un derivato dalla distillazione del carbon fossile che ha un contenuto di IPA 10.000 o 100.000 volte maggiori del bitume. Il riciclo del vecchio asfalto fresato (se non controllato) potrebbe portare un consistente inquinamentov



La sentenza della Cassazione in commento richiama un’altra pronuncia (sentenza Cassazione n. 46227 del 23 ottobre 2013) che ha escluso anche la classificazione dei materiali bituminosi, provenienti da escavazione o demolizione stradale, come “terre e rocce da scavo” in quanto queste ultime sono costituite da materiali naturali, mentre i materiali bituminosi provengono da lavorazione del petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione.

La documentazione presentata in sede sia di istanza di AUA che di rilascio della stessa non ha dimostrato assolutamente che il suddetto fresato possa essere definito come sottoprodotto.


NOTA 5] E’ ormai pacifico che I materiali bituminosi provenienti da lavori di manutenzione stradale siano da considerarsi rifiuti speciali a tutti gli effetti e non sottoprodotti né terre o rocce da scavo.
La Corte di Appello di Firenze condannava il legale rappresentante di una società ad una rilevante pena pecuniaria per violazione dell’art. 256 d.lgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata).
La linea di difesa seguita dalla società sosteneva che la fresa d’asfalto, materiale oggetto delle contestazioni, era da considerarsi come sottoprodotto, diversamente da quanto sostenuto dall’accusa che riteneva tale materiale, a tutti gli effetti, rifiuto speciale. Inevitabile il ricorso in Cassazione contro la sentenza di condanna.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 37168 del 09/06/2016, rigettava il ricorso ritenendolo infondato.
Le argomentazioni della sentenza richiamano il concetto stesso di sottoprodotto, la cui definizione è riportata dall’art. 184 bis del d.lgs. 152/2006.
Tale articolo stabilisce che è un sottoprodotto e non un rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
Nel caso specifico non una delle condizioni era stata soddisfatta, in particolare: la società condannata svolgeva un’attività che aveva anche come oggetto la produzione del fresato, il concreto riutilizzo del fresato non era certo, il fresato era rilavorato nello stabilimento della società ed infine il processo produttivo non garantiva la tutela dell’ambiente e della salute umana. Correttamente la Corte di Appello aveva sancito che il fresato d’asfalto andava considerato “rifiuto speciale” e che il comportamento della società aveva violato il succitato art. 256 d.lgs. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lett. a), il comma 2 e il comma 4.
La sentenza della Cassazione in commento richiama un’altra pronuncia (sentenza n. 46227 del 23 ottobre 2013) che ha escluso anche la classificazione dei materiali bituminosi, provenienti da escavazione o demolizione stradale, come “terre e rocce da scavo” in quanto queste ultime sono costituite da materiali naturali, mentre i materiali bituminosi provengono da lavorazione del petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione.
Entrambe le sentenze eliminano ogni dubbio sulla natura di rifiuto speciale del fresato di asfalto proveniente da lavori di manutenzione straordinaria.
In realtà basta leggere con un minimo di attenzione le condizioni di cui all’art 184 bis del DLvo 152/06 per escludere questa possibilità.
 
Infatti l’art. 2, c. 1, lett. b), definisce residuo di produzione “ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto”, con ciò confermando che il sottoprodotto deve scaturire da un processo produttivo (con conseguente esclusione dei residui di consumo o, per esempio, del fresato d’asfalto).